Sez. U, Sentenza n. 7889 del 20/05/2003 (Rv. 563336 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Controversia tra datore di lavoro e lavoratore circa l'effettiva entità della somma dovuta dal primo al secondo in adempimento di transazione su competenze lavorative - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Condizioni.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
La controversia fra datore di lavoro e lavoratore, concernente l'effettiva entità della somma dovuta dall'uno all'altro in adempimento di transazione su competenze lavorative, esula dalla giurisdizione delle commissioni tributarie, delineata dall'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (anche come riformulato ad opera dell'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448), e resta devoluta alla cognizione del giudice ordinario, anche quando, oltre alla problematica inerente all'interpretazione ed all'efficacia dei patti negoziali, sollevi quesiti sul trattamento fiscale di quell'emolumento, se i quesiti medesimi, esaurendosi in eccezioni, siano da definirsi "incidenter tantum", senza alcun riflesso vincolante nel rapporto con l'amministrazione finanziaria.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)