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Sez. L, Sentenza n. 12591 del 12/11/1999 (Rv. 531086 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Crediti previdenziali e assistenziali maturati nel periodo di applicazione del regime precedente all'entrata in vigore dell'art.16, comma sesto, della legge n. 412 del 1991 - Interessi legali e rivalutazione monetaria - Diritti concettualmente distinti - Configurabilità - Conseguente esercizio separato - Domanda di rivalutazione monetaria dopo l'eventuale giudicato formatosi sulla spettanza e sulla misura degli interessi legali richiesti in relazione al ritardato pagamento della somma capitale relativa a una determinata prestazione - Proponibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531086-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA

In materia di indicizzazione dei crediti previdenziali e assistenziali, nel regime precedente a quello introdotto dall'art. 16, comma sesto, della legge n. 412 del 1991 (tuttora applicabile per le prestazioni o i ratei di prestazione maturati nel relativo periodo di applicazione), la rivalutazione monetaria e gli interessi si configurano non come oggetto di un unico credito risarcitorio ma di diritti concettualmente distinti. Ciò consente di ritenere che tali diritti siano separatamente esercitabili e che, per l'effetto, l'eventuale giudicato formatosi sulla spettanza e sulla misura degli interessi legali richiesti in relazione al ritardato pagamento della somma capitale relativa a una determinata prestazione, in quanto fondato su una diversa e autonoma "causa petendi", non sia idoneo ad interferire sulla domanda di rivalutazione della stessa somma capitale, precludendone la successiva proponibilità.(Fattispecie in materia di indennità di accompagnamento).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 com. 1, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Costituzione art. 36, Costituzione art. 38, Legge 30/12/1991 num. 412 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)