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Sez. L, Sentenza n. 6127 del 07/07/1997 (Rv. 505799 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Crediti previdenziali - Rivalutazione - Parte integrante del credito - Conseguenze - Ritardato pagamento del solo importo capitale - Rivalutazione maturata - Maturazione di ulteriore rivalutazione e di interessi - Ammissibilità - Interessi maturati sul capitale originario - Rivalutazione - Esclusione - Anatocismo - Limiti ex art. 1283 cod. civ. - Applicabilità.
Stato
decisa il 1997-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505799-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA

Nei crediti per prestazioni previdenziali, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 1991, la rivalutazione monetaria costituisce una componente essenziale del credito e quindi, nel caso in cui venga corrisposto in ritardo il solo capitale, sull'importo per la rivalutazione, calcolato con riferimento all'epoca di tale pagamento, maturano dalla stessa data rivalutazione e di interessi così come previsto per i crediti previdenziali. Invece gli interessi non formano parte del capitale e quindi l'importo a tale titolo maturato all'epoca del pagamento del capitale non è suscettibile di rivalutazione e non produce nuovi interessi se non alle condizioni di cui all'art. 1283 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)