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Sez. 2, Sentenza n. 4277 del 14/04/1995 (Rv. 491827 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE | Ritardato adempimento - Giudicato di condanna al pagamento dei soli interessi - Richiesta del risarcimento del maggior danno proposta in separato giudizio - Preclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1995-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491827-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

Nell'ipotesi di ritardato adempimento di un'obbligazione pecuniaria, costituendo gli interessi legali ed il risarcimento del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ. distinte voci dello stesso danno determinato da un unico fatto generatore, il giudicato di condanna al pagamento dei soli interessi preclude la proposizione in separato giudizio della richiesta del risarcimento del maggior danno, salvo che il danneggiato abbia, nel primo giudizio, precisato di limitare la sua pretesa risarcitoria a quella sola voce del pregiudizio subito, riservandosi di agire separatamente per il ristoro dell'altra, e la controparte non abbia contestato il frazionamento della pretesa risarcitoria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)