diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 5806 del 26/05/1995 (Rv. 492465 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Sopravvenuta cessazione del rapporto di servizio - Cessazione della materia del contendere - Ricorso per cassazione - Inammissibilità per difetto d'interesse.
Stato
decisa il 1995-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492465-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI

La cessazione dal servizio per collocamento a riposo del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare, sopravvenuta prima del passaggio in giudicato della pronunzia irrogativa della sanzione, comporta, con la cessazione del rapporto di servizio del magistrato medesimo, la cessazione della materia del contendere e, quindi, la inammissibilità, per sopravvenuto difetto di interesse, del ricorso per cassazione proposto contro la decisione del Consiglio Superiore della Magistratura, con esclusione della possibilità di qualsiasi altra pronunzia (applicandosi nel procedimento d'impugnazione instaurato con il ricorso predetto le norme processuali civili).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 24/03/1958 num. 195 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)