Sez. 1, Sentenza n. 3075 del 09/04/1997 (Rv. 503597 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Sopravveniente nel corso del giudizio di impugnazione - Conseguente inammissibilità dell'impugnazione - Esclusione - Improcedibilità - Esclusione - Pronuncia rimovente la decisione impugnata - Necessità - Cessazione della materia del contendere nel corso del giudizio di legittimità - Cassazione senza rinvio della decisione impugnata.
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
La cessazione della materia del contendere che sopravvenga nel corso del processo di impugnazione eliminando l'interesse alla decisione, lungi dal rendere inammissibile o improcedibile l'impugnazione proposta prima che la materia del contendere sia cessata, autorizza una pronunzia sull'impugnazione stessa che, pur senza entrare nel merito di quanto deciso nei gradi precedenti, rimuova le sentenze già pronunziate nel corso del giudizio, eliminando le decisioni emesse sulla base di una domanda che ha cessato di essere attuale. Pertanto, il sopravvenire della cessazione della materia del contendere nel corso del giudizio di legittimità comporta la cessazione senza rinvio della sentenza gravata da ricorso, restando in ciò travolta anche la sentenza di primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 391, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)