Sez. 3, Sentenza n. 12192 del 29/10/1999 (Rv. 530842 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Riscossione mediante iscrizione a ruolo - Omissione della notifica dell'ordinanza-ingiunzione - Cartella esattoriale - Opposizione - Ammissibilità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
In caso di omessa notifica dell'ordinanza - ingiunzione del pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria ed in caso di violazione del codice della strada anche di omessa notifica del verbale di accertamento, l'opposizione prevista dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (e per le violazioni del codice della strada dagli artt. 203 - 205 del decreto legislativo n. 285 del 1992) può essere diretta anche contro la cartella esattoriale la cui notifica costituisce il primo atto idoneo a porre l'interessato in grado di esercitare il suo diritto di difesa, recuperando in tale sede il momento di garanzia costituito dall'opposizione all'atto di cui egli non ha avuto conoscenza, sicché costui è ammesso a contestare l'addebito sia sotto i profili attinenti alla pretesa punitiva, sia sotto quelli inerenti alla legittimità del procedimento.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Strada art. 203, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 203, Cod. Strada art. 205, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 205
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)