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Sez. 1, Sentenza n. 7540 del 04/06/2001 (Rv. 547248 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Ordinanza - ingiunzione di pagamento - Notifica - Mancata opposizione - Cartella esattoriale emessa per la riscossione della sanzione - Mancata notifica di detta cartella anteriormente alla notifica dell'avviso di mora - Successiva notifica dell'avviso di mora - Opposizione alla cartella esattoriale - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547248-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE

L'opposizione prevista dall'art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti del provvedimento sanzionatorio, ove l'ordinanza - ingiunzione di pagamento, regolarmente notificata, non sia stata impugnata, non può essere diretta avverso la cartella esattoriale emessa per la riscossione del pagamento stesso, facendosi valere la mancata notifica della cartella anteriormente a quella dell'avviso di mora. Tale carenza non è infatti causa di nullità della procedura esattoriale, prevedendo la normativa sulla esazione delle imposte dirette (art. 30 d.P.R. n. 602 del 1973), come unica conseguenza della mancata notifica della cartella, una diversa decorrenza degli interessi di mora.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 30, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)