Sez. L, Sentenza n. 2306 del 15/04/1982 (Rv. 420186 - 01)
PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - FORMA - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE.*
PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - FORMA - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE.*
È preclusa alla parte che non abbia osservato gli adempimenti formali prescritti dal codice di rito in ordine alla produzione in giudizio dei documenti (artt. 74 e 87 disp. Att. Cod. proc. civ.) la possibilità di utilizzare come fonti di prova documenti non ritualmente prodotti, il cui esame è, pertanto, legittimamente omesso dal giudice in osservanza del principio del contraddittorio. (Conf 3636/81, mass n 414254; (Conf 818/77, mass n 384421).*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 74, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 87
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)