Sez. L, Sentenza n. 3636 del 05/06/1981 (Rv. 414254 - 01)
PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - FORME - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE - MANCATA ACCETTAZIONE DEL DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE AD OPERA DELLA CONTROPARTE - UTILIZZAZIONE COME FONTE DI PROVA DEI DOCUMENTI IRRITUALMENTE PRODOTTI - DIVIETO.*
PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - FORME - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE - MANCATA ACCETTAZIONE DEL DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE AD OPERA DELLA CONTROPARTE - UTILIZZAZIONE COME FONTE DI PROVA DEI DOCUMENTI IRRITUALMENTE PRODOTTI - DIVIETO.*
I documenti si considerano ritualmente prodotti in giudizio quando siano posti nella reale disponibilita dell'ufficio per essere inseriti nel fascicolo di parte, con l'adempimento delle formalita previste dagli artt 74 e 87 disp att cod proc civ in particolare dall'ultimo comma del citato art 74, in base al quale il cancelliere, dopo aver controllato la regolarita degli Atti e dei documenti, sottoscrive l'indice del fascicolo ogni volta che viene inserito in esso un atto o un documento. Pertanto, ove la controparte non abbia accettato sia pure implicitamente il deposito della documentazione, sanando cosi il vizio della irrituale produzione, l'inosservanza delle suddette formalita preclude alla parte la possibilita di utilizzare con fonte di prova, documenti irritualmente prodotti. (Conf 818/77, mass n 384421).*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74 com. 3, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 74 com. 3, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 87
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)