Sez. L, Sentenza n. 2928 del 28/04/1983 (Rv. 427842 - 01)
PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - RITUALITÀ - CONDIZIONI - MANCANZA - CONSEGUENZE.*
PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - RITUALITÀ - CONDIZIONI - MANCANZA - CONSEGUENZE.*
I documenti si considerano ritualmente prodotti in giudizio quando siano posti nella reale disponibilità dell'ufficio per essere inseriti nel fascicolo di parte con l'adempimento delle formalità previste dagli artt. 74 e 87 disp. Att. Cod. proc. civ., in difetto delle quali legittimamente il giudice prescinde dalla considerazione dei documenti irritualmente prodotti, che la parte non può utilizzare come fonti di prova. (Conf 2306/82, mass n 420186; (Conf 3636/81, mass n 414254; (Conf 818/77, mass n 384421).*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 74, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 87
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)