Sez. 1, Sentenza n. 37438 del 25/10/2006 Cc. (dep. 13/11/2006) Rv. 235166 - 01
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE | Sospensione dell'esecuzione della pena - Modifica introdotta dall'art. 9 L. n. 251 del 2005 - Immediata applicabilità - Condizioni.
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE
Il divieto di sospensione dell'esecuzione della pena nei confronti del condannato recidivo previsto dall'art. 659, comma nono, lett. c) - nel testo modificato dall'art. 9 della legge n. 251 del 2005 - è di immediata applicazione, trattandosi di norma processuale, ma opera solo se la recidiva sia stata effettivamente applicata ai sensi dell'art. 99 comma quarto cod. pen., come quando il giudizio di comparazione con le attenuanti sia stato effettuato e si sia concluso con un giudizio di equivalenza o prevalenza della recidiva.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 659 com. 9 lett. C, Legge 05/12/2005 num. 251 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)