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Sez. L, Sentenza n. 5557 del 22/10/1981 (Rv. 416278 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - RICHIESTA DEL DIFENSORE - CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE ALLO STESSO DELLA QUALITÀ DI PARTE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1981-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416278-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - RICHIESTA DEL DIFENSORE - CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE ALLO STESSO DELLA QUALITÀ DI PARTE - ESCLUSIONE - LIMITI.*

La richiesta di distrazione delle spese giudiziali non attribuisce al difensore la qualità di parte, bensì quella di semplice adiectus solutionis causa, se non nei casi in cui sia sorta controversia sulla distrazione e cioè quando la sentenza non abbia provveduto sulla relativa istanza o l'abbia respinta o, comunque, quando sia in contestazione il diritto alla distrazione medesima. (V. 5988/79, mass. N. 402683; (V. 3142/74, mass. N. 371628).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)