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Sez. 3, Sentenza n. 8647 del 11/01/2024 Ud. (dep. 28/02/2024) Rv. 285959-01

INDAGINI PRELIMINARI - INCIDENTE PROBATORIO - IN GENERE | Perizia - Procedimento di assunzione - Esame orale del perito - Necessità - Rinnovazione dell’esame nel corso del dibattimento - Condizioni - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-01-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285959-01

INDAGINI PRELIMINARI - INCIDENTE PROBATORIO - IN GENERE

L'assunzione della perizia in incidente probatorio implica l'esposizione orale del perito e il suo conseguente esame in udienza, nel contraddittorio delle parti, che dev'essere rinnovato in dibattimento ove ne sia fatta richiesta ex art. 468 cod. proc. pen., rientrando nelle legittime prerogative delle parti la possibilità di ottenere dal perito gli ulteriori chiarimenti che si rendano opportuni alla luce delle emergenze istruttorie acquisite dopo l'incidente probatorio.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 227, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 392 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 401 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 501, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 511 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)