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Sez. 1, Sentenza n. 4767 del 23/04/1993 (Rv. 481993 - 01)

Tributi erariali indiretti (Riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Obblighi dei contribuenti - Variazione dell'imponibile o dell'imposta | Variazioni "di fatto" dell'imponibile - Conseguenze - Rilevanza ai fini dell'applicazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Esclusione - Diritto di portare in detrazione l'I.V.A. corrispondente alla variazione - Perdita per il cessionario del bene - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481993-01

Tributi erariali indiretti (Riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Obblighi dei contribuenti - Variazione dell'imponibile o dell'imposta

In materia di I.V.A, le variazioni "di fatto" dell'imponibile, quali quelle derivanti da inadempimento delle parti alle obbligazioni contrattuali o dalla non formalizzata "risoluzione parziale" del contratto, non hanno alcuna rilevanza ai fini dell'applicazione dell'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e non comportano quindi, per il cessionario del bene, la perdita del diritto di portare in detrazione l'I.V.A. corrispondente alla variazione, atteso che la disposizione predetta consente di eliminare gli effetti delle registrazioni di una operazione imponibile (tra cui il diritto di portare in detrazione l'I.V.A. pagata al cedente a titolo di rivalsa) soltanto in presenza di specifici eventi quali cause della "variazione" e prescrivendo specifici adempimenti (oltreché un limite temporale nella ipotesi di "sopravvenuto accordo tra le parti").

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)