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Sez. 3, Sentenza n. 14584 del 12/07/2005 (Rv. 583250 - 01)

MUTUO - ESTINZIONE - IN GENERE | Mutuo fondiario - Condizione risolutiva prevista dall'art. 15 del d.P.R. n. 7 del 1976 - Dichiarazione di avvalimento dell'Istituto mutuante - Estinzione del mutuo - Esclusione - Permanenza del rapporto - Decorrenza degli interessi convenzionali.
Stato
decisa il 2005-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583250-01

MUTUO - ESTINZIONE - IN GENERE

Il rapporto di mutuo concesso in base alle disposizioni sul credito fondiario non si estingue per effetto della dichiarazione dell'istituto mutuante di volersi avvalere della condizione risolutiva prevista dall'art. 15 del d.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7 e perdura fino al momento in cui il mutuatario adempie completamente le proprie obbligazioni, con la conseguenza che durante tale periodo gli interessi convenzionali, ancorchè convertiti in interessi di mora, continuano a decorrere al tasso pattuito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1456, Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 39 CORTE COST., DPR 21/01/1976 num. 7 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)