Sez. 3, Sentenza n. 3763 del 10/04/1991 (Rv. 471610 - 01)
Mutuo - Estinzione - In genere. | Mutuo concesso in base alle disposizioni sul credito fondiario - Condizione risolutiva prevista dall'art. 39 del R.D. n. 646 del 1905 - Dichiarazione dell'Istituto mutuante di volersene avvalere - Estinzione del mutuo - Esclusione - Permanenza del rapporto - Decorrenza degli interessi convenzionali.
Mutuo - Estinzione - In genere.
Il rapporto di mutuo concesso in base alle disposizioni sul credito fondiario non si estingue per effetto della dichiarazione dell'istituto mutuante di volersi avvalere della condizione risolutiva prevista dall'art. 39 del R.D. 16 luglio 1905 n. 646 e perdura fino al momento in cui il mutuatario adempie completamente le proprie obbligazioni, con la conseguenza che durante tale periodo gli interessi convenzionali, ancorché convertiti in interessi di mora, continuano a decorrere al tasso pattuito.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)