Sez. 3, Sentenza n. 14337 del 02/11/2000 (Rv. 541324 - 01)
MUTUO - ESTINZIONE - IN GENERE | Condizione risolutiva prevista dall'art. 15 del d.P.R. n. 7 del 1976 - Dichiarazione dell'Istituto mutuante di volersene avvalere - Estinzione del mutuo - Esclusione - Permanenza del rapporto - Decorrenza degli interessi convenzionali.
MUTUO - ESTINZIONE - IN GENERE
Il rapporto di mutuo concesso in base alle disposizioni sul credito fondiario non si estingue per effetto della dichiarazione dell'istituto mutuante di volersi avvalere della condizione risolutiva prevista dall'art. 15 del d.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7 e perdura fino al momento in cui il mutuatario adempie completamente le proprie obbligazioni, con la conseguenza che durante tale periodo gli interessi convenzionali, ancorché convertiti in interessi di mora, continuano a decorrere al tasso pattuito.
Riferimenti normativi: DPR 21/01/1976 num. 7 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)