Sez. L, Sentenza n. 630 del 16/01/2004 (Rv. 569467 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO | Giudicato esterno - Rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio - Configurabilità - Fondamento - Allegazione dei fatti costitutivi del giudicato - Preclusioni istruttorie - Operatività - Esclusione - Fattispecie.
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO
Poiché nel nostro ordinamento vige il principio della rilevabilità di ufficio delle eccezioni, derivando invece la necessità dell'istanza di parte solo dall'esistenza di una eventuale specifica previsione normativa, l'esistenza di un giudicato esterno, è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, ed il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa qualora essa emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito. Del resto, il giudicato interno e quello esterno, hanno la medesima autorità, e corrispondono entrambi all'unica finalità rappresentata dall'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche e dalla stabilità delle decisioni, le quali non interessano soltanto le parti in causa, risultando l'autorità del giudicato riconosciuta, non nell'interesse del singolo soggetto che lo ha provocato, ma nell'interesse pubblico, essendo essa destinata a esprimersi - nei limiti in cui ciò sia concretamente possibile - per l'intera comunità. In particolare, il rilievo dell'esistenza di un giudicato esterno non è subordinato ad una tempestiva e precisa allegazione della sentenza con la comparsa di costituzione, essendo sufficiente la successiva esibizione della stessa. (Nella specie la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto non rilevabile il giudicato esterno di una sentenza i cui estremi non erano stati indicati nella comparsa di costituzione, malgrado il successivo deposito della stessa).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)