Sez. 2, Sentenza n. 10443 del 18/07/2002 (Rv. 555916 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE | Morte della parte costituita a mezzo di procuratore - Interruzione del processo - Condizioni - Dichiarazione o notifica dell'evento alle altre parti - Necessità - Conoscenza aliunde dell'evento - Irrilevanza - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE
L'incidenza dell'evento morte di una parte costituita con Procuratore, verificatosi durante il giudizio di merito, è regolata dall'art. 300 cod. proc. civ., in base al quale è indispensabile la comunicazione formale dell'evento da eseguirsi dal procuratore della parte deceduta, mentre non ha rilevanza la conoscenza che dell'evento stesso il giudice o le altre parti abbiano eventualmente avuto aliunde. La ratio di tale norma, coincidente con l'esigenza di assicurare il rispetto del contraddittorio consentendo al rappresentante tecnico della parte di continuare a svolgere tutte le attività difensive nell'interesse della stessa da lui rappresentata, anche quando questa sia deceduta o divenuta incapace, deriva dalla presunzione della tacita conferma del mandato al difensore da parte dei legittimati alla prosecuzione del processo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)