Sez. 2, Sentenza n. 29162 del 09/04/2013 Cc. (dep. 09/07/2013) Rv. 256062 - 01
IMPUGNAZIONI - SPESE | Impugnazione - Inammissibilità per violazione dell'art. 583, comma terzo cod. proc. pen. - Condanna alle spese - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - SPESE
Alla declaratoria di inammissibilità dell'atto di impugnazione, perché presentato personalmente dalla parte per posta, senza la autenticazione della sottoscrizione richiesta dall'art. 583, comma terzo cod. proc. pen., non consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, mancando la certezza che l'impugnazione sia stata proposta dal ricorrente. (Fattispecie in tema di appello).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 583 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. C
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)