Sez. 6, Sentenza n. 38141 del 24/09/2008 Cc. (dep. 06/10/2008) Rv. 241265 - 01
IMPUGNAZIONI - SPESE | Ricorso per cassazione - Inammissibilità per violazione dell'art. 583, comma terzo cod. proc. pen. - Condanna alle spese - Esclusione - Fattispecie in tema di ricorso ex art. 719 cod.proc.pen..
IMPUGNAZIONI - SPESE
Alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso per cassazione, perchè presentato personalmente dalla parte per posta, senza la autenticazione della sottoscrizione richiesta dall'art. 583, comma terzo cod. proc. pen., non consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, mancando la certezza che l'impugnazione sia stata proposta dal ricorrente. (Fattispecie in tema di ricorso per cassazione presentato ai sensi dell'art. 719 cod.proc.pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 583 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 719 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)