Sez. 6, Sentenza n. 7995 del 17/06/2014 Ud. (dep. 23/02/2015) Rv. 262624 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti - Circostanza attenuante - Collaborazione riguardante l'attività di un'associazione criminosa - Presupposti - Indicazione - Fattispecie.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di reati concernenti gli stupefacenti, per la concessione dell'attenuante della collaborazione di cui all'articolo 74, comma settimo, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, è necessario che il contributo conoscitivo offerto dall'imputato sia utilmente diretto ad interrompere non tanto il traffico della singola partita di droga, bensì l'attività complessiva del sodalizio criminoso. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione di merito che aveva escluso l'attenuante con riferimento a dichiarazioni il cui contenuto concerneva circostanze già acquisite agli atti attraverso l'attività di intercettazione e di monitoraggio dei rapporti tra i vari soggetti coinvolti).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)