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Sez. 4, Sentenza n. 32520 del 14/04/2016 Ud. (dep. 27/07/2016) Rv. 267876 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Attenuanti - Collaborazione concernente lo spaccio ovvero l'attività dell'associazione - Differenze - Conseguenze - Obbligo di motivazione.
Stato
decisa il 2016-04-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267876-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In tema di reati concernenti gli stupefacenti, i presupposti per l'applicazione dell'attenuante della collaborazione (articolo 73, comma settimo, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309) sono differenti da quelli richiesti per la concessione dell'attenuante della collaborazione nel reato associativo, di cui al successivo articolo 74, comma settimo, del medesimo decreto, atteso che, mentre per la prima è sufficiente l'essersi adoperato per evitare che l'attività di spaccio sia portata a conseguenze ulteriori, anche mediante aiuto al sequestro di "risorse rilevanti", per il riconoscimento della seconda è richiesta l'assicurazione delle prove del reato, oppure è necessario un contributo efficace per il sequestro di "risorse decisive". (In motivazione la Corte ha precisato che, a fronte di un atto di appello che censuri il mancato riconoscimento di entrambe le circostanze attenuanti, sussiste l'obbligo per il giudice di motivare in relazione ad entrambe le richieste).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 7 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)