Sez. 5, Sentenza n. 5934 del 06/10/2011 Ud. (dep. 15/02/2012) Rv. 252155 - 01
IMPUGNAZIONI - SPESE | Impugnazione proposta dal P.M. e dall'imputato - Rigetto o declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione - Condanna dell'imputato alle spese processuali - Legittimità - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI - SPESE
In tema di condanna alle spese nei giudizi di impugnazione, è legittima la condanna dell'imputato alle spese processuali, nel caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, anche quando, oltre alla parte privata, abbia proposto impugnazione il pubblico ministero, in quanto la disposizione di cui all'art. 592 cod. proc. pen. - per la quale con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione, la parte privata che l'ha proposta è condannata alle spese del procedimento - non prevede al riguardo alcuna eccezione; d'altro canto, l'art. 67 della legge n. 69 del 2009 - abrogando il vincolo di solidarietà tra coimputati precedentemente imposto nel caso di condanna dall'art. 535, comma secondo, cod. proc. pen. - ha reso obbligatoria la ripartizione delle spese.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 67
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)