Sez. 6 - 5, Sentenza n. 14294 del 24/06/2014 (Rv. 631524 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Dichiarazione annuale - Rettifica ed emenda da parte del contribuente - Ammissibilità - Condizioni - Limiti temporali.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'atto di rettifica da parte del contribuente inteso a correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito o minor credito d'imposta, è ammissibile, ai sensi dell'art. 2, comma 8 bis, del d.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, solo entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.
Riferimenti normativi: DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 8 lett. BI CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)