Sez. 5, Sentenza n. 22490 del 04/11/2015 (Rv. 637077 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE | Rettifica ed emenda da parte del contribuente - Regime anteriore all'entrata in vigore dell'art. 2, comma 8 bis, del d.P.R. n. 322 del 1998 - Ammissibilità senza limiti temporali.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE
Nel regime normativo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 2, comma 8 bis, del d.P.R. n. 322 del 1998 - che ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'onere di presentare una dichiarazione integrativa anche per l'ipotesi in cui siano stati dichiarati redditi maggiori del dovuto - al contribuente è consentito di emendare la propria dichiarazione, ove affetta da errore di fatto o di diritto, anche se non direttamente da essa rilevabile, quando dalla stessa possa derivare il suo assoggettamento ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico, con il limite temporale derivante dall'esaurimento, provocato dal trascorrere del tempo o dal sopravvenire di decadenze, del relativo rapporto tributario, ovvero, in assenza di tali evenienze, anche dopo l'emissione di un provvedimento impositivo, nell'ambito del processo tributario.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 9 com. 8 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 com. 1 CORTE COST., DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 8 CORTE COST., DPR 07/12/2001 num. 435 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)