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Sez. 3, Sentenza n. 8177 del 06/10/1994 (Rv. 488021 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Danno non patrimoniale - Determinazione - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 1994-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488021-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)

Nella liquidazione del danno non patrimoniale derivante da fatto illecito il giudice di merito deve tener conto delle effettive sofferenze patite dall'offeso, della gravità dell'illecito di rilievo penale e di tutti gli elementi della fattispecie concreta, in modo da rendere la somma liquidata adeguata al particolare caso concreto ed evitare che la stessa rappresenti un simulacro di risarcimento. (Nella specie, la Corte di Cassazione ha ritenuto corretto, per la determinazione del danno morale, il riferimento alla personalità altamente qualificata della vittima ed alla gravità del vuoto provocato dalla sua morte nei familiari privati del suo sostegno e della sua guida morale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)