Sez. 3, Sentenza n. 4671 del 21/05/1996 (Rv. 497714 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Danno morale - Determinazione - Criteri - Fattispecie.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
La valutazione del danno morale sfugge, in virtù del suo contenuto etico, ad una precisa quantificazione ed è, pertanto, di natura essenzialmente equitativa; tuttavia, il giudice di merito, al cui prudente criterio essa è rimessa, deve rispettare l'esigenza di una razionale correlazione tra l'entità oggettiva del danno (specie se reiterato nel tempo) e l'equivalente pecuniario, in modo che questo, tenuto conto del potere di acquisto della moneta, mantenga la sua connessione con l'entità e la natura del danno da risarcire, così che non rappresenti un mero simulacro o una parvenza di risarcimento. Ne consegue che è censurabile l'esercizio del potere equitativo del giudice di merito ogni volta che la liquidazione del danno morale appaia manifestamente simbolica o per nulla correlata con le premesse di fatto in ordine alla natura ed all'entità del danno dallo stesso giudice accertate (nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza del merito che, dopo avere evidenziato le enormi sofferenze subite dal danneggiato in conseguenza del fatto - reato, destinate a protrarsi nel tempo con continuità, nonché il suo patema d'animo di incommensurabile entità, per aver perso la funzione deambulatoria e procreativa ed essere affetto da sindrome depressivo - ansiosa, aveva ritenuto congrua una liquidazione del danno morale nella misura di lire cinque milioni).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)