Sez. 2, Sentenza n. 19727 del 23/12/2003 (Rv. 569187 - 01)
PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO - OBBLIGATORIO | Comunicazione degli atti al P.M. - Concreta partecipazione del P.M. al processo e formulazione delle conclusioni - Necessità - Esclusione.
PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO - OBBLIGATORIO
Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile - come nel caso di procedimento instaurato a seguito della presentazione di querela di falso - è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del P.M. per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 71, Cod. Proc. Civ. art. 72, Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)