Sez. 1, Sentenza n. 23311 del 14/12/2004 (Rv. 578476 - 01)
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - INTERVENTO DEL P.M. | Giudizio di appello - Notificazione al P.M. presso il giudice "a quo" - Necessità - Esclusione - Avviso al P.M. presso il giudice del gravame - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Nullità della sentenza d'appello.
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - INTERVENTO DEL P.M.
Qualora nel giudizio di primo grado sia stata proposta querela di falso, anche in via incidentale, nel giudizio di appello non occorre notificare l'impugnazione al P.M. presso il giudice 'a quò, in quanto questi non ha la qualità di parte e non può impugnare la sentenza di primo grado, ma è invece necessario che al P.M. presso il giudice del gravame sia data la comunicazione prescritta dall'art. 71, cod.proc.civ., in considerazione dell'obbligatorietà del suo intervento ex art. 221, cod. proc. civ., a pena di nullità del procedimento di appello e della sentenza che lo conclude, nullità insanabile e rilevabile d'ufficio nei limiti ed ai sensi dell'art. 161, cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 71, Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)