Sez. 3, Sentenza n. 1004 del 12/05/1967 (Rv. 327303 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - DI TERZO - IN GENERE - LITISCONSORZIO NECESSARIO - MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEL DEBITORE ESECUTATO - NULLITA DELLA SENTENZA - OMESSA DECLARATORIA DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - CASSAZIONE CON RINVIO AL GIUDICE DI PRIMO GRADO.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - DI TERZO - IN GENERE - LITISCONSORZIO NECESSARIO - MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEL DEBITORE ESECUTATO - NULLITA DELLA SENTENZA - OMESSA DECLARATORIA DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - CASSAZIONE CON RINVIO AL GIUDICE DI PRIMO GRADO.*
Nel giudizio di opposizione alla esecuzione promosso dal terzo, il quale pretenda di avere la proprieta o altro diritto reale sui beni pignorati, il contraddittorio non e integro se non e citato anche il debitore esecutato, che e litisconsorte necessario in senso processuale e sostanziale. Pertanto, in difetto della citazione iniziale del debitore, il giudice deve, a norma dell'art. 102 cod.proc.civ., ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dello stesso in un termine perentorio. La sentenza pronunciata senza l'osservanza del principio richiamato e nulla, e tale deve essere dichiarata dalla Corte di Cassazione, se la nullita non sia stata rilevata, anche di ufficio, dal giudice di appello, e la causa deve essere rinviata al primo giudice per l'instaurazione ex novo del giudizio, in contraddittorio col debitore. (Conf. 2255-65, 2786-63).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)