Sez. 3, Sentenza n. 1989 del 03/06/1976 (Rv. 380804 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE - NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - NOTIFICAZIONE DEL RICORSO E DEL DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - DESTINATARI - TUTTI I SOGGETTI DEL PROCEDIMENTO EX ART 485, PRIMO COMMA, COD PROC CIV - OMESSA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DI ALCUNI - CONSEGUENZE.*
ESECUZIONE FORZATA - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE - NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - NOTIFICAZIONE DEL RICORSO E DEL DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - DESTINATARI - TUTTI I SOGGETTI DEL PROCEDIMENTO EX ART 485, PRIMO COMMA, COD PROC CIV - OMESSA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DI ALCUNI - CONSEGUENZE.*
Il ricorso in opposizione agli Atti esecutivi, con il decreto che fissa l'udienza di comparizione, va notificato, al fine della integrita del contraddittorio, a tutti i soggetti del procedimento esecutivo, indicati dall'art 485 primo comma cod proc civ, e cioe, il creditore pignorante, il debitore, i creditori intervenuti, gli eventuali altri interessati. Qualora detta notificazione, nel termine perentorio fissato dal giudice, sia avvenuta soltanto nei confronti di taluno degli anzidetti legittimati, non si verifica inammissibilita dell'opposizione, ma deve essere ordinata l'integrazione del contraddittorio, con l'assegnazione di un ulteriore termine perentorio, anche se la causa si trovi in fase di decisione, perche l'integrita del contraddittorio e requisito inderogabile del processo e le questioni ad essa inerenti vanno rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio. (V 2521/69, mass n 342086; (V 1004/67, mass n 327303).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 485, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)