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Sez. 3, Sentenza n. 377 del 18/01/1979 (Rv. 396474 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - RICORSO RELATIVO - NOTIFICAZIONE - LITISCONSORTI NECESSARI - MANCATA NOTIFICAZIONE AD ALCUNO DI ESSI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1979-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396474-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - RICORSO RELATIVO - NOTIFICAZIONE - LITISCONSORTI NECESSARI - MANCATA NOTIFICAZIONE AD ALCUNO DI ESSI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NECESSITA.*

Il ricorso in opposizione agli Atti esecutivi, con il decreto che fissa l'udienza di comparizione, va notificato, al fine della integrita del contraddittorio, a tutti i soggetti del processo esecutivo, indicati nell'art 485, primo comma, cod proc civ, cioe il creditore pignorante, il debitore, i creditori intervenuti, gli eventuali altri interessati. Qualora detta notificazione, nel termine perentorio fissato dal giudice, sia avvenuta soltanto nei confronti di taluno degli anzidetti legittimati, non si verifica l'inammissibilita dell'opposizione, ma deve essere ordinata l'integrazione del contraddittorio, con l'assegnazione di un nuovo termine perentorio, anche se la causa si trovi in fase di decisione, perche l'integrita del contraddittorio e requisito inderogabile del processo e le questioni ad esso inerenti vanno rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio. (V 2521/69, mass n 342086; (V 1004/67, mass n 327303; (Conf 1989/76, mass n 380804).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 485, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)