Sez. 3, Sentenza n. 18896 del 10/03/2011 Ud. (dep. 13/05/2011) Rv. 250289 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - CIRCOSTANZE | Attenuanti generiche - Giudizio di prevalenza - Richiesta - Motivo nuovo tardivo - Giudizio di bilanciamento officioso - Ostacolo - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - CIRCOSTANZE
La richiesta di riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti, pur costituente "motivo nuovo" contenuto in una memoria tardivamente presentata, non preclude al giudice d'appello la possibilità di effettuare d'ufficio il giudizio di comparazione a norma dell'art. 69, cod. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 121, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 5, Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)