Sez. 6, Sentenza n. 12358 del 03/11/1998 Ud. (dep. 25/11/1998) Rv. 212325 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - IN GENERE | Attribuzione al giudice da parte della legge di un potere discrezionale - Obbligo di motivazione circa l'esercizio del potere - Sussistenza - Condizioni - Limiti - Fattispecie in tema di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - IN GENERE
Il giudice di appello al quale sia dalla legge attribuito un potere discrezionale deve fornire adeguata motivazione nella sentenza solo se eserciti tale potere o non lo eserciti nonostante sia stato motivatamente sollecitato a farlo dall'imputato o dal difensore(Nella specie la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il quale l'imputato aveva censurato la mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria da parte del giudice del gravame, dopo che, nel giudizio di appello, si era limitato a chiedere la conferma della sentenza assolutoria).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)