Sez. 2 - , Sentenza n. 31935 del 22/06/2021 Ud. (dep. 24/08/2021) Rv. 281676 - 01
SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE | Riqualificazione giuridica del fatto in sede di giudizio di legittimità – Conferma dell’originario inquadramento giuridico modificato in appello – Obbligo della Corte di cassazione di instaurare il contraddittorio – Esclusione - Ragioni.
SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE
L'attribuzione al fatto contestato, all'esito del giudizio di cassazione, di una qualificazione giuridica conforme a quella originariamente effettuata dal giudice di primo grado, in seguito modificata in appello, non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. - nemmeno per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma, Cost., e dell'art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte EDU - né impone l'instaurazione del contraddittorio tra le parti sulla relativa questione di diritto, atteso che tale riqualificazione non è atto a sorpresa e non contiene alcun elemento di imprevedibilità suscettibile di arrecare pregiudizio ai diritti della difesa.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 379, Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 lett. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522, Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)