Sez. 1, Sentenza n. 3870 del 30/06/1998 Cc. (dep. 06/08/1998) Rv. 211293 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Condizioni di ammissibilità: indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva e dei relativi mezzi di prova - Necessità - Fattispecie.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA
La disciplina contenuta nell'art. 410, comma primo, cod. proc. pen., considera come condizione di ammissibilità dell'opposizione l'indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva e dei relativi mezzi di prova. Ne consegue che l'opposizione deve contenere l'indicazione di un preciso tipo di investigazione, suppletiva rispetto a quella espletata dal pubblico ministero, oltre che concreta e specifica. (Nella specie, la S.C. ha escluso che avesse tali caratteristiche un'opposizione contenente la generica richiesta della parte offesa di essere sentita per fornire ulteriori elementi di indagine e di ascoltare un teste, senza la precisazione delle circostanze su cui l'audizione avrebbe dovuto vertere).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)