Sez. 1, Sentenza n. 4048 del 01/03/2016 (Rv. 638806 - 01)
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - NOVITÀ E ORIGINALITÀ, PREUSO | Convalidazione ex art. 48 del r.d. n. 929 del 1942, nel testo anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 480 del 1992 - Applicabilità al conflitto tra marchi registrati - Sussistenza.
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - NOVITÀ E ORIGINALITÀ, PREUSO
L'art. 48 del r.d. n. 929 del 1942 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 45 del d.lgs. n. 480 del 1992), laddove prevede la cosiddetta convalidazione del marchio successivo e confondibile se usato in buona fede per cinque anni senza contestazioni, trova applicazione non soltanto nell'ipotesi di conflitto tra un marchio anteriore di fatto ed uno successivo registrato, ma anche in quella di conflitto tra due marchi ambedue registrati, ciò desumendosi, tra l'altro, dalla lettera della legge, che faceva riferimento ai marchi "conosciuti", i quali non sono soltanto quelli di fatto.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 48, Decreto Legisl. 04/12/1992 num. 480 art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)