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Sez. 2, Sentenza n. 641 del 17/01/2003 (Rv. 559835 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Interpretazione di norma negoziale - Errore di diritto o vizio di ragionamento - Denunzia della parte - Requisiti.
Stato
decisa il 2003-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559835-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

Ove il ricorso per cassazione denunci errori di diritto o vizi di ragionamento nell'interpretazione di un atto negoziale (nella fattispecie regolamento condominiale), non è sufficiente l'astratto riferimento alle regole di cui agli artt. 1362 sgg. cod. civ., necessitando, invece, la specificazione dei canoni ermeneutici in concreto violati e del punto e del modo in cui il giudice di merito si sia da quei canoni discostato, giacché, altrimenti, la critica della ricostruzione della volontà contrattuale operata dal giudice, e la proposta di una diversa interpretazione, costituiscono una censura inammissibile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)