Sez. 3, Sentenza n. 14811 del 15/11/2000 (Rv. 541718 - 01)
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE | Azione disciplinare - Prescrizione - Termine quinquennale - Decorrenza - Procedimento penale - Effetto interruttivo permanente - Configurabilità - Fondamento.
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE
Il termine quinquennale di prescrizione dell'azione disciplinare nei confronti dei medici (art. 51 d.P.R. 221/1950) non decorre nel caso in cui sia iniziato, a carico dell'incolpato, un procedimento penale, e tale effetto interruttivo permane per tutto il tempo in cui il procedimento penale abbia corso. Diversamente opinando, difatti, da un canto, considerati i tempi del procedimento penale, l'azione disciplinare sarebbe il più delle volte già prescritta prima ancora della sua materiale proposizione, e, dall'altro, la norma di cui all'art. 44 del citato d.P.R. (a mente della quale "il sanitario a carico del quale abbia avuto luogo procedimento penale è sottoposto a giudizio disciplinare per il medesimo fatto imputatogli, purché non sia stato prosciolto per insussistenza del fatto stesso o per non averlo commesso") risulterebbe del tutto inapplicabile, poiché essa impone, in concreto, all'organo amministrativo di attendere l'esito e le valutazioni del giudice penale, così subordinando l'azione disciplinare alla conclusione del procedimento penale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2945, Legge 05/04/1950 num. 221 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)