Sez. L, Sentenza n. 130 del 15/01/1990 (Rv. 464807 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RENDITA DI PASSAGGIO - SILICOSI OD ASBESTOSI - ABBANDONO DI LAVORAZIONE SUCCESSIVA A QUELLA IN CUI È STATA CONTRATTA LA MALATTIA - CONCESSIONE DELLA RENDITA - INAMMISSIBILITÀ - SOGGEZIONE DI QUELLA LAVORAZIONE A RISCHIO SILICOTIGENO - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RENDITA DI PASSAGGIO - SILICOSI OD ASBESTOSI - ABBANDONO DI LAVORAZIONE SUCCESSIVA A QUELLA IN CUI È STATA CONTRATTA LA MALATTIA - CONCESSIONE DELLA RENDITA - INAMMISSIBILITÀ - SOGGEZIONE DI QUELLA LAVORAZIONE A RISCHIO SILICOTIGENO - IRRILEVANZA.*
La rendita di passaggio prevista dall'art. 150 del d.P.R. n. 1124 del 1965 non spetta tutte le volte in cui vi sia stato abbandono di un'attività lavorativa soggetta a rischio silicotigeno, ancorché minimo, ma soltanto nel caso in cui l'assicurato abbandoni, per ragioni profilattiche, la lavorazione cui attendeva e nella quale ha contratto la malattia. Pertanto, detta provvidenza - la cui funzione è quella di tutelare la salute del lavoratore apprestandogli un incentivo supplementare alla cessazione dell'attività morbigena, anche a costo di temporanea disoccupazione - non può essere concessa allorché l'assicurato non abbandoni la lavorazione nella quale ha contratto la silicosi (o l'asbestosi), ma altra successiva, ancorché a rischio silicotigeno, accettata volontariamente nonostante la già contratta malattia e che, quindi, ne può comportare soltanto l'aggravamento e mai l'insorgenza. (Conf 9532/87, mass n 456610; (Conf 2212/87, mass n 451447; (Conf 2051/85, mass n 439952; (Conf 6446/82, mass n 424079).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 150 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)