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Sez. L, Sentenza n. 9532 del 22/12/1987 (Rv. 456610 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - SILICOSI O ASBESTOSI - RENDITA DI PASSAGGIO - CONDIZIONI - ABBANDONO DI UNA LAVORAZIONE SUCCESSIVA A QUELLA DETERMINANTE L'INSORGENZA DELLA MALATTIA.*
Stato
decisa il 1987-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456610-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - SILICOSI O ASBESTOSI - RENDITA DI PASSAGGIO - CONDIZIONI - ABBANDONO DI UNA LAVORAZIONE SUCCESSIVA A QUELLA DETERMINANTE L'INSORGENZA DELLA MALATTIA.*

La rendita di passaggio - prevista dall'art. 150 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 - è rigorosamente subordinata alla condizione che l'assicurato abbandoni la lavorazione nella quale abbia contratto la malattia professionale, della silicosi o della asbestosi, condizione che non ricorre quando il lavoratore abbandoni non tale lavorazione, ma una successiva, atteso che quest'ultima può comportare, semmai, l'aggravamento della malattia, ma non già la sua insorgenza. (V 2212/87, mass n 451447; (V 2051/85, mass n 439952; (V 6446/82, mass n 424079; (Conf 1451/86, mass n 444846).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 150 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)