Sez. 2, Sentenza n. 6505 del 14/01/2011 Cc. (dep. 22/02/2011) Rv. 249450 - 01
GIUDICE - CAPACITÀ | Assegnazione processi alle sezioni - Rilievo organizzativo interno - Capacità del giudice - Irrilevanza - Fattispecie.
GIUDICE - CAPACITÀ
Le disposizioni relative all'assegnazione di processi a sezioni, collegi e giudici non si considerano attinenti alla capacità del giudice, a norma dell'art. 33, comma secondo, cod. proc. pen., e la loro eventuale violazione non determina alcuna nullità secondo la previsione di cui all'art. 178, lett. a), cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso che implichi supplenza a norma dell'art. 97, comma quarto, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, il fatto che durante il periodo feriale un magistrato venga preventivamente assegnato, in forza di un apposito provvedimento di modifica tabellare, a sezione o collegio diversi da quelli ove presta servizio nei restanti periodi dell'anno).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Costituzione art. 25, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 97 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)