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Sez. L, Sentenza n. 13887 del 23/07/2004 (Rv. 574938 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - VALUTAZIONE EQUITATIVA DELLE PRESTAZIONI | Potere del giudice - Utilizzabilità - Criteri - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574938-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - VALUTAZIONE EQUITATIVA DELLE PRESTAZIONI

Nel rito del lavoro il potere, conferito al giudice dall'art. 432 cod. proc. civ., di liquidare con valutazione equitativa la somma dovuta al lavoratore quando sia certo il relativo diritto, è discrezionale e non arbitrario, con la conseguenza che il giudice del merito è tenuto a dare congrua ragione del processo logico attraverso il quale è pervenuto alla liquidazione del "quantum debeatur", indicando i criteri assunti a base del procedimento valutativo. (In base al suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva confermato la decisione di primo grado quanto alla liquidazione del danno biologico per l'infortunio sul lavoro occorso ad un ferroviere, nonostante la c.t.u. espletata nel corso del giudizio di appello avesse concluso per la sussistenza di un danno del 12 per cento, a fronte delle risultanze di quella espletata in primo grado, che avevano evidenziato un danno nella misura di venti punti percentuali.)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Proc. Civ. art. 432 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)