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Sez. L, Sentenza n. 4901 del 09/10/1985 (Rv. 442284 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - ORARIO SETTIMANALE CONCENTRATO IN SOLI CINQUE GIORNI - CARATTERE FESTIVO, O DI GIORNO DI RIPOSO AGGIUNTIVO A QUELLO DOMENICALE, DEL SABATO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 22 GENNAIO 1977 IN ORDINE ALLA COINCIDENZA COL SABATO DELLE FESTIVITÀ CIVILI INFRASETTIMANALI SOPPRESSE.*
Stato
decisa il 1985-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442284-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - ORARIO SETTIMANALE CONCENTRATO IN SOLI CINQUE GIORNI - CARATTERE FESTIVO, O DI GIORNO DI RIPOSO AGGIUNTIVO A QUELLO DOMENICALE, DEL SABATO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 22 GENNAIO 1977 IN ORDINE ALLA COINCIDENZA COL SABATO DELLE FESTIVITÀ CIVILI INFRASETTIMANALI SOPPRESSE.*

Qualora a parità di retribuzione settimanale e di numero complessivo di ore settimanali lavorate, tali ore di lavoro vengano concentrate in soli cinque giorni dal lunedì al venerdì, realizzando così la cosiddetta settimana corta, il sabato resta pur sempre giorno feriale, cui corrisponde l'ordinaria retribuzione giornaliera, e non costituisce invece giorno festivo, né giorno di riposo aggiuntivo a quello domenicale, in quanto le relative ore lavorate vengono effettuate nei giorni precedenti con prestazioni superiori a quella ordinaria giornaliera corrispondente alla ripartizione del lavoro settimanale in sei, anziché cinque giorni. (nella specie la S.C. ha ritenuto corretta l'interpretazione del giudice del merito secondo cui in ipotesi di settimana corta il trattamento riservato ai lavoratori dall'accordo interconfederale del 22 gennaio 1977 per le festività coincidenti con la domenica in relazione al lavoro fatto prestare nei giorni infrasettimanali in cui sarebbero cadute le festività civili del 2 giugno e 4 novembre, spostate dalla legge 5 marzo 1977 n. 54 rispettivamente alla prima domenica di giugno e di novembre, spettava anche nel caso di coincidenza delle predette festività civili con il sabato, dovendo questo considerarsi come giornata in cui i lavoratori avevano prestato la loro attività lavorativa). (V 4013/85, mass n 441534; (V 3886/84, mass n 435828; (Conf 831/84, mass n 433048).*

Riferimenti normativi: Legge 05/03/1977 num. 54 art. 1 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)