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Sez. 5, Sentenza n. 16371 del 17/06/2008 (Rv. 603707 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Imposta sul valore aggiunto - Sanatoria ex art. 19 bis del d.l. n. 41 del 1995 - Applicazione nella ipotesi di omesso pagamento dell'imposta - Condizioni.
Stato
decisa il 2008-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603707-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, la sanatoria di cui all'art. 19 bis del d.l. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito in legge 22 marzo 1995, n. 85, che nel testo originario si applicava soltanto alle irregolarità nelle dichiarazioni IVA e non alle ipotesi di omesso pagamento dell'imposta, con l'art. 5, primo comma, lettera b), n. 2 bis, del d.l. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito con modificazioni nella legge 29 novembre 1995, n. 507 (che ha modificato l'art. 19 bis del d.l. n. 41 del 1995), è stata estesa alle ipotesi di violazioni dell'obbligo di versamento dell'imposta di cui all'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, condizionando la inapplicabilità delle relative sanzioni al pagamento dell'imposta dovuta entro i termini prorogati fino al 30 giugno 1996. Di conseguenza, il contribuente che ha omesso di effettuare i versamenti non può usufruire della predetta sanatoria senza provvedere ad effettuare i pagamenti omessi entro i termini su indicati, consentendo la disciplina sulla sanatoria di evitare le sanzioni solo a chi paghi le imposte sia pure in ritardo.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/02/1995 num. 41 art. 19 bis, Decreto Legge 02/10/1995 num. 415 art. 5 CORTE COST., Legge 22/03/1995 num. 85 CORTE COST., Legge 29/11/1995 num. 507 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 44 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)