diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 14061 del 16/06/2006 (Rv. 591382 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Imposta sul valore aggiunto - Sanatoria ex art. 19 - bis del d.l. n. 41 del 1995 - Applicazione nella ipotesi di omesso pagamento dell'imposta - Condizioni - Istanza - Necessità - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2006-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591382-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, la sanatoria di cui all'art. 19-bis del d.l. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito in legge 22 marzo 1995, n. 85, che nel testo originario si applicava soltanto alle irregolarità nelle dichiarazioni IVA e non per le ipotesi di omesso pagamento dell'imposta, con l'art. 5, comma 1, lett. b, n. 2-bis del d.l. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito con modificazioni nella legge 29 novembre 1995, n. 507, che ha introdotto nel corpo dell'art. 19-bis del d.l. n.41 del 1995 il comma 5-bis, è stata estesa alle ipotesi di violazioni dell'obbligo di versamento dell'imposta di cui all'art. 44 del d.P.R. 29 settembre 1972, n. 633, condizionandosi l'inapplicabilità delle relative sanzioni al solo pagamento dell'imposta dovuta entro termini prorogati fino al 30 giugno 1996, e senza richiedersi, quindi, la presentazione di alcuna istanza, prescritta solo nelle ipotesi in cui l'ufficio debba provvedere allo sgravio delle soprattasse iscritte a ruolo e non ancora pagate o al rimborso di quelle pagate.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/02/1995 num. 41 art. 19 bis, Decreto Legge 02/10/1995 num. 415 art. 5 CORTE COST., Legge 22/03/1995 num. 85 CORTE COST., Legge 29/11/1995 num. 507 CORTE COST., DPR 29/09/1972 num. 633 art. 44 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)