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Sez. L, Sentenza n. 4341 del 28/06/1986 (Rv. 447106 - 01)

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO - PERSONALE DI SCUOLE PRIVATE LEGALMENTE RICONOSCIUTE - MANCATO POSSESSO DELL'ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO - NULLITÀ DEL RAPPORTO DEL LAVORO - GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1986-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447106-01

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO - PERSONALE DI SCUOLE PRIVATE LEGALMENTE RICONOSCIUTE - MANCATO POSSESSO DELL'ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO - NULLITÀ DEL RAPPORTO DEL LAVORO - GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO - SUSSISTENZA.*

In ipotesi di rapporto di lavoro subordinato avente ad oggetto l'insegnamento presso scuole private legalmente riconosciute, il possesso del titolo legale di abilitazione all'insegnamento da parte degli insegnanti - che costituisce condizione per concedere alle scuole private l'autorizzazione all'apertura ed il riconoscimento legale (artt. 3 e 6 legge 19 gennaio 1942 n. 86) - rappresenta altresì un requisito di validità dello stesso contratto di lavoro, il quale - ove l'insegnante risulti sprovvisto del titolo suddetto - deve considerarsi nullo per violazione delle citate norme di carattere imperativo, con conseguente impedimento alla prosecuzione ulteriore del rapporto e possibilità per il datore di lavoro di intimare il licenziamento per giusta causa, pur restando fermi, ai sensi dell'art. 2126 cod. civ., gli effetti del rapporto per il periodo in cui esso abbia avuto esecuzione. (V 3373/83, mass n 428272).*

Riferimenti normativi: Legge 19/01/1942 num. 86 art. 3 CORTE COST., Legge 19/01/1942 num. 86 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)