Sez. 5, Sentenza n. 44608 del 24/10/2005 Cc. (dep. 06/12/2005) Rv. 232612 - 01
NOTIFICAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - ALL'IMPUTATO - IN GENERE | Notifica al difensore di fiducia ex art 157 comma ottavo bis - Ambito di applicazione.
NOTIFICAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - ALL'IMPUTATO - IN GENERE
La disposizione di cui all'art. 157 comma ottavo bis cod. proc. pen. (relativa alle notifiche all'imputato mediante consegna al difensore di fiducia) si applica solo alle notificazioni successive a quella eseguita ai sensi dell'art. 157 comma ottavo (mediante deposito dell'atto e affissione dell'avviso), mentre non si applica nell'ipotesi in cui - come nella specie - l'imputato abbia precedentemente eletto domicilio nel luogo di abituale dimora ex art.161 cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 com. 8 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)